In coerenza con tutte le linee guida sui sistemi di trasporto nel dpcm del 14 luglio, e con le deroghe previste per il trasporto aereo vigenti secondo il dpcm di giugno, sono previste alcune modifiche all’organizzazione del trasporto ferroviario a lunga percorrenza.
E’ consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei casi in cui:
- l’aria a bordo venga rinnovata sia mediante l’impianto di climatizzazione sia mediante l’apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della temperatura in stazione prima dell’accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potrà essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione.
Resta esclusa la possibilità di utilizzare i sedili contrapposti (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro, ferma restando la possibilità di derogare a tale regola qualora i passeggeri siano conviventi nella stessa unità abitativa. Come pure e’ obbligatorio l’uso di mascherina e l’autocertificazione di ogni passeggero che al momento dell’acquisto del biglietto specifica:
- di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
- di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse insistente, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi del predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione i servizi ferroviari utilizzati.
Infine, le misure in vigore dal 14 luglio sono state subordinate alla presentazione di un idoneo piano organizzativo presentato da parte dei gestori. Come su tutti i mezzi di trasporto le eventuali deroghe alle restrizioni rimangono soggette alle misure di prevenzione già’ testate nei mesi scorsi, durante l’emergenza sanitaria.