Il 20 febbraio 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le «Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti». È il documento atteso da tutti gli actori della filiera: finalmente c’è una mappa operativa chiara su come applicare l’obbligo BIM entrato in vigore il 1° gennaio 2025.
Cos’è cambiato rispetto al primo gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2025, il BIM è obbligatorio per:
- Nuove costruzioni e interventi significativi su existing
- Importo lavori ≥ 2 milioni di euro
- Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche
Tuttavia, per quasi un anno le stazioni appaltanti hanno dovuto interpretare autonomamente l’art. 43 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il risultato: interpretazioni divergenti sul regime transitorio, sui ruoli BIM richiesti e sugli elaborati da produrre.
Le nuove Linee Guida chiariscono in modo organico:
- Ambito di applicazione (cosa è incluso, cosa è escluso)
- Regime transitorio (procedure già avviate al 31/12/2024)
- Ruoli e responsabilità (Project Manager BIM, Manager CIM, Coordinator BIM)
- ACDat (Ambiente di Condivisione Dati) obbligatorio
- Formati interoperabili (IFC, COBie, BCF)
Il regime transitorio: chi è escluso dall’obbligo
Le linee guida precisano che l’esclusione dall’obbligo di gestione informativa digitale riguarda solo:
- Interventi sopra soglia UE già programmati al 31/12/2024 con DOCFAP redatto entro tale data
- Interventi > 2 milioni e ≤ soglia UE la cui progettazione sia stata affidata, o il bando sia già stato pubblicato, o gli inviti già inviati al 31/12/2024
In tutti gli altri casi resta applicabile l’art. 43 del Codice: BIM obbligatorio.
I tre pilastri delle Linee Guida MIT
Le linee guida ribadiscono tre elementi imprescindibili per le stazioni appaltanti:
1. Governance chiara dei ruoli BIM
Ogni appalto deve definire i ruoli (Project Manager BIM, Coordinator BIM, Manager CIM) con responsabilità scritte nell’EIR (Exchange Information Requirements). Non è più sufficiente nominare un “BIM Manager generico”: servono figure certificate con ruoli specifici.
2. EIR (Exchange Information Requirements) vincolanti
Le stazioni appaltanti devono specificare nei capitolati:
- LOD (Level of Development) richiesto per ciascuna fase
- Formati di scambio (IFC 4, COBie 2.4, BCF 3.0)
- Tempi di consegna dei modelli informativi
- Requisiti di qualità dei dati
3. ACDat (Ambiente di Condivisione Dati) obbligatorio
È l’infrastruttura digitale certificata dove tutti gli actori (progettisti, impresa, direzione lavori) caricano e recuperano i modelli. Non è più opzionale: senza ACDat non si può partecipare alla gara.
Gli elaborati grafici: cosa cambia davvero
Uno dei punti più pratici delle linee guida riguarda gli elaborati grafici. Le indicazioni ministeriali precisano che, in caso di ricorso al BIM, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, garantendo coerenza geometrica ed informativa.
Si passa quindi da:
- Disegni 2D indipendenti (progetto preliminare, definitivo, esecutivo prodotti in separata sede)
a - Viste generate dal modello 3D parametrico con dati strutturati (quantitativi, costi, calendarizzazione)
Tuttavia, nella pratica operativa, il BIM non copre tutti gli elaborati necessari a un appalto pubblico. Restano indispensabili:
- Diagrammi di flusso per le procedure interne di stazione appaltante
- Schemi organizzativi dei ruoli BIM nell’azienda appaltatrice
- Mappe di processo per la gestione delle varianti in corso d’opera
- Planimetrie concept per la comunicazione pubblica degli interventi
Per questi elaborati collaterali, molti uffici tecnici stanno valutando strumenti che permettano di produrre rapidamente diagrammi e planimetrie senza la complessità di un ambiente BIM completo. In alcuni studi, EdrawMax viene utilizzato per creare diagrammi di processo, mappe di flusso amministrativo e planimetrie concept da allegare alla documentazione principale, con esportazione diretta in PDF e formati condivisibili con la committenza. L’importante è mantenere coerenza visiva tra tutti gli elaborati, anche quelli non generati dal modello BIM.
Impatto sul mercato: 16.000 cantieri attivi nel 2026
Le linee guida arrivano in un momento cruciale. Nel 2026 ci sono 16.000 cantieri PNRR attivi in Italia, di cui due terzi in fase di ultimazione. La filiera delle costruzioni conta 3,3 milioni di addetti con una crescita prevista degli investimenti del 5,6%.
L’obbligo BIM non è più un “plus” tecnologico ma il minimo richiesto per partecipare alle gare. Chi non ha adeguato processi, ruoli e infrastrutture digitali entro il 2026 rischia l’esclusione dagli appalti pubblici sopra 2 milioni di euro.
Cosa aspettarsi nei prossimi mesi
Conclusione: digitalizzazione non è opzione
Le Linee Guida MIT del 20 febbraio 2026 segnano un passaggio decisivo: la digitalizzazione dei lavori pubblici diventa pienamente operativa, non solo normativa. Rafforzano governance, trasparenza e qualità dell’investimento pubblico, promuovendo il BIM per ridurre le varianti in corso d’opera e garantire maggiore certezza nei tempi di realizzazione.
Il messaggio è chiaro: l’Italia sta entrando nell’era delle opere pubbliche digitali. Chi non si adegua entro il 2026 rischia di essere escluso dal mercato degli appalti pubblici sopra i 2 milioni di euro.
