Voucher o rimborso? Ecco come si è espressa l’Antitrust

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, è intervenuta per segnalare al Parlamento e al Governo la disciplina del decreto Cura Italia, riguardante la parte dei voucher nel settore turistico.

La recente normativa consente agli operatori del settore di emettere un voucher al posto del rimborso per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati a causa dell’emergenza Covid. Questa compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore.

L’Antitrust ha però evidenziato come questa normativa sia in contrasto con quella europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere al posto del voucher un rimborso. Considerate le gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, la stessa normativa europea invita i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che se gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso.

E allora “che voucher sia”. Ma attenzione, perché secondo l’Antitrust affinché possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, devono presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non ne avrà usufruito.

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