Se l’accordo sulla Brexit non sarà ratificato, dalla data del recesso la circolazione aerea tra l’UE e il Regno Unito rischia di essere interrotta.
Per questo motivo, l’Unione Europea ha adottato due misure temporanee per evitare la totale interruzione del traffico aereo tra l’Unione e il Regno Unito.
Si tratta del Regolamento 2019/502 con scadenza 24 ottobre 2020 [1] e del Regolamento 2019/494 con scadenza 30 marzo 2020.
Il primo Regolamento garantisce la connettività di base del trasporto aereo fra UE e Regno Unito.
Il secondo Regolamento garantisce la validità delle licenze esistenti, disciplinando il rilascio delle stesse da parte dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (AESA).
A livello nazionale inoltre, onde evitare disservizi per il traffico di passeggeri e merci nel sistema aeroportuale milanese, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea ”point to point”, mediante aeromobili del tipo ”narrow body” (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito.
Le conseguenze di dettaglio del recesso senza accordo del Regno Unito sono indicate negli avvisi agli operatori sulla protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri, sul trasporto aereo, sulla sicurezza aerea, sulla sicurezza dell’aviazione e marittima , sui prodotti industriali, sugli spostamenti tra l’UE e il Regno Unito.