Bicicletta a pedalata assistita o scooter elettrico: cosa dice la normativa?

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Bici elettrica o ciclomotore? Pedalata assistita o acceleratore sul manubrio? La domanda è di stretta attualità, in tempi di crisi. Un dilemma per chi  medita di acquistare un mezzo, per abbattere costi di gestione e manutenzione.

Partendo dal presupposto della buona fede da parte del possessore, si rende necessario evidenziare la differenza tra  bicicletta a pedalata assistita o ciclomotore elettrico.

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Bicicletta a pedalata assistita

È una bicicletta che mantiene la caratteristica di velocipede ed ha un motore elettrico, di potenza max di 250 w, che non sostituisce la forza muscolare delle gambe ma serve a faticare meno, riducendo lo sforzo di chi pedala.
Il motore si ferma se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h e si può utilizzare come una semplice bici se si disattiva il motorino.
La bicicletta elettrica, intesa come tale, deve corrispondere ai requisiti previsti dalla  Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.
Bicicletta a motore configurabile come ciclomotore

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È dotata di un motorino elettrico che funziona in maniera autonoma, il motore attivato dall’acceleratore funziona indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Non deve rispettare il vincolo dei 250 w di potenza previsto per la pedalata assistita. La circolazione è prevista solo all’interno di aree private e non possono percorrere strade di pubblico accesso.

Il Codice della strada non prevede alcun requisito per guidare la bicicletta a pedalata assistita, mentre per guidare lo scooter elettrico, obbliga al possesso del patentino o della patente AM,  l’obbligo di indossare il casco, di provvedere alla immatricolazione del veicolo e quindi avere il certificato di circolazione e la targa, nonché la copertura assicurativa.

Per i controlli su strada, gli agenti operanti procedono ponendo il veicolo sul cavalletto e ad azionare il motore mediante l’acceleratore od il potenziometro eventualmente presente, per rilevare se il motore funzioni indipendentemente dall’azione dei pedali, senza nessuno a bordo del veicolo.

Attenzione alle sanzioni previste dal Codice della Strada per chi guida una bicicletta a motore pensando di guidare una bicicletta elettrica: 

  • guida senza patente: denuncia penale, sequestro per confisca, ammenda da euro 2.257 (art 116 Cds)
  • circolazione senza indossare il casco: fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni e sanzione di euro 80.(art. 171)
  • mancanza di certificato di circolazione ed immatricolazione: sequestro con confisca del veicolo e sanzione da euro 154 (art. 97)
  • veicolo privo di copertura assicurativa: sequestro con confisca del veicolo e sanzione euro 841 (art. 193 )

Il possessore, ritenendo di avere acquistato un velocipede a pedalata assistita, si ritrova su un ciclomotore e  si ritenga vittima di pratiche commerciali illecite, da parte del venditore, potrà sempre sporgere denuncia per esercitare i suoi diritti di consumatore.

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